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Pagamenti oneri con bonifico per agevolazioni fiscali

Richiamato l’art.25 D.L. 31 maggio 2010 n.78 conv. con Legge del 30 luglio n.122, che recita: è previsto che le banche e le Poste Spa operino, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 10 per cento a carico dell’Ente, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari del pagamento, sui bonifici effettuati dai contribuenti che intendono avvalersi di deduzioni e detrazioni fiscali.

Sui pagamenti effettuati a favore dei Comuni, se si ricorre al bonifico è necessario indicare come soggetto beneficiario il Comune e nella causale la tipologia di pagamento effettuato – ad esempio “oneri di urbanizzazione” – per evitare che il pagamento sia considerato soggetto a ritenuta.

Al fine di evitare che i Comuni subiscano la ritenuta sugli oneri di urbanizzazione e su quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, i relativi pagamenti possono essere eseguiti con modalità diverse dal bonifico.

Si chiede, pertanto, di NON utilizzare l’apposito modulo predisposto dalla banca o dall’ufficio postale per il recupero del patrimonio edilizio, fermo restando il diritto alla detrazione da parte del contribuente.